Ricorso per Cassazione - art. 360 bis, n. 1, C.P.C. - Pronuncia di rigetto e non di inammissibilità - (Corte di Cassazione 19051/2010)
Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla . Il principio di diritto è stato enunciato nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio.