domanda giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006
Giudizio - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Rito camerale - Adozione in luogo del rito ordinario - Invalidità del giudizio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006
L'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario. Infatti, anche a volere ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anziché citazione), occorre tenere conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sanabili col raggiungimento dello scopo e che per eventuali inosservanze a regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., il giudice investito della domanda potrebbe disporre d'ufficio la conversione dell'atto introduttivo, mediante la rinnovazione dell'atto, salvo che la parte convenuta non si sia, comunque, costituita; solo il difetto di tale rinnovazione (perchè non disposta, ovvero perchè non eseguita nonostante la relativa statuizione) dà luogo a una nullità che si trasmette all'intero giudizio ed alla successiva sentenza. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che aveva confermato l'omologo provvedimento con cui il giudice di primo grado si era limitato a far luogo a declaratoria di "improcedibilità" della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio naturale, sol perché introdotta con ricorso anziché con citazione e in assenza di eccezioni della parte resistente costituitasi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006