Società in accomandita semplice - Erronea indicazione dell'accomandatario e della ragione sociale - Conseguenze - Nullità della citazione o della sua notificazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 29864 del 19/12/2008
Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario - e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale - non comportano la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 29864 del 19/12/2008