elementi del contratto - accordo delle parti - conclusione del contratto Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014
"Consumatore" ex art. 3 del codice del Consumo - Nozione - Parte meramente qualificatasi in contratto come avvocato - Rilevanza - Esclusione.
La qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso. Ne consegue che non rileva in modo decisivo, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza che la parte, nel concludere il contratto con il professionista, si sia qualificata come "avvocato".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014