Negozi giuridici fiduciari – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010
Quota di società personale - Intestazione fiduciaria - Nozione - Applicabilità dell'art. 1706 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
L'acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio "pactum fiduciae"), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l'art. 1706 cod. civ., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all'acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010