Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010
Procedimento dinanzi al giudice di pace - Preclusioni dettate dall'art. 38 cod. proc. civ. in tema di rilievo officioso o di eccezione di incompetenza - Correlazione all'effettiva trattazione della causa ed alla mancata fissazione di nuova udienza ex art. 320, quarto comma, cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Contumacia del convenuto ed ammissione della prova dell'attore in prima udienza - Rinvio ad altra udienza per l'assunzione della prova ammessa - Costituzione tardiva del convenuto non rimesso in termini - Conseguenze - Rilievo d'ufficio od eccezione di incompetenza (per valore o per materia) - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010