"Abolitio criminis" - Effetti - Cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna - Estensione alle obbligazioni civili derivanti da reato - Esclusione.
La revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto (nella specie, il reato di false comunicazioni sociali parzialmente depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 61 del 2002) non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, con la conseguenza che le statuizioni civili contenute nella sentenza revocata continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009