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Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 2591/2006

Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Cessione del credito - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Limiti.

Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006

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