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Determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 11609/2005

Novellazione dell'art. 38 cod. proc. civ. "ex lege" n. 353 del 1990 - Criterio della determinazione in base alle risultanze degli atti - Applicabilità nel regime previgente - Sussistenza - Fondamento - Desumibilità dall'art. 14 cod. proc. civ. - Fattispecie.

Già prima dell'introduzione ad opera della legge n. 353 del 1990 della regola, sancita nel terzo comma del novellato art. 38 cod. proc. civ., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, ma estensibile all'intero sistema (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto idonea a radicare la competenza per territorio inderogabile ex art. 25 cod. proc. civ. nei confronti del Ministero della Salute presso il Foro di Roma, quale foro costituente il "luogo in cui era sorta l'obbligazione" - da identificarsi, trattandosi di illeciti aquiliani, nel luogo di verificazione dell'evento dannoso e non in quello di tenuta della condotta commissiva od omissiva causativa del danno - la circostanza che una pluralità di attori, dando luogo a litisconsorzio facoltativo attivo, avessero convenuto il Ministero allegando di aver subito danni per effetto di emotrasfusioni presso ospedali di Roma o di aver assunto emoderivati acquistati presso farmacie romane, in mancanza di elementi per potersi ritenere che il luogo del contagio fosse stato diverso da Roma ed in assenza di allegazione da parte di alcuno degli attori di avere subito le trasfusioni o di avere assunto gli emoderivati nel luogo di propria residenza diverso da Roma).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005

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Cassazione

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2005