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Notificazioni di atti a mezzo posta

Notificazioni di atti a mezzo posta - valida la notifica fatta dal postino a persona diversa del destinatario anche se ha apposto una firma illegibbile.Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, e' palese che il precetto di legge e' soddisfatto anche nella eventualita' - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 27 aprile 2010, n. 9962)

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 27 aprile 2010, n. 9962


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

VA. An. , passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da CI. An. e di proprieta' di CI. Ma. , assicurata presso la HD. As. s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprieta' di SO. Am. , condotta da NA. Ma. e assicurata presso la Sa. s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il NA. , il SO. e la Sa. As. (nelle rispettive qualita' di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a *** per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del SO. , sono stati chiamati in causa i CI. e la HD. As. (nelle rispettive qualita' di proprietario e conducente, nonche' assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la VA. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti NA. , SO. e Sa. s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la VA. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilita' del NA. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrita'.

In subordine, la VA. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il NA. ed il CI. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il SO. , il NA. e la HD. As. s.p.a., mentre gli appellati SO. e NA. hanno eccepito la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HD. As. s.p.a. ha invocato la improcedibilita' dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SA. s.p.a., di CI. An. e di CI. Ma. , con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la VA. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HD. As. s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di SO. Am. .

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la VA. , con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di SO. Am. , NA. Ma. , HD. As. s.p.a., Sa. As. s.p.a., CI. An. e CI. Ma. .

Resiste con controricorso la HD. As. s.p.a..

Non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile e' stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualita' della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorche' con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In limine la controricorrente HD. As. s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilita' del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non e', in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicche' non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorita' della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come gia' anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - e' manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformita' a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purche' specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorita' della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilita' del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore gia' munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non puo' seguirsi.

La legge (articolo 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex articolo 125 c.p.c., comma 1), sicche' l'eccezione e' infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullita' non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (articolo 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del SO. - che si e' costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto SO. , pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del SO. ).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 160 c.p.c., e della Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 7, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

L'atto di citazione al SO. - evidenzia la ricorrente - e' stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto e' stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorche' con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegata").

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non puo' essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorche' con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto e' stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorche' con grafia illeggibile, cio' comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto e' stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non puo' essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - e' l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex articolo 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione e' valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullita' di cui all'articolo 160 c.p.c.".

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non e' sufficiente il rilievo che la Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 7, comma 4, preveda che "quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualita' rivestita dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualita' non e' necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformita' dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicche' tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale e' comunque rilevata la qualita' rivestita dal consegnatario,. quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la Legge 20 novembre 1982, n. 390, articolo 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'articolo 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, e' palese che il precetto di legge e' soddisfatto anche nella eventualita' - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualita' - inoltre - e' irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalita' della persona a mani della quale e' stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della Legge n. 890 del 1892, articolo 7, comma 1, e' tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente e' tenuto, ai sensi del sopra trascritto articolo 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata e' palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalita' previste dal citato articolo 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualita' sussiste nullita' della notificazione, e' la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicche' tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale e' comunque rivelata la qualita' rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare e' la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale e' consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualita' rivestita dal destinatario

Cio' - giusta la previsione testuale di cui all'articolo 12 preleggi - non puo' che significare, a prescindere dalle modalita' con cui e' stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorche' consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna e' avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra e' evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benche' la HD. si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della societa', con conseguente nullita' della notifica, nullita' non sanata dalla costituzione oltre il termine della HD. (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilita' dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli articoli 330 e 331 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facolta' di proporre appello avverso la HD. As. s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HD. As. piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilita' dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilita' del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HD. As. resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la VA. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della societa' assicuratrice della, vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualita', o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice a'i appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilita' di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla VA. .

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della VA. dall'appello nei confronti della HD. As. per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilita' dello stesso, perche' contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HD. as. s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilita' dell'appello per novita' della domanda della VA. ancorche' l' HD. As. s.p.a. e il proprietario nonche' il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati gia' chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilita' del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potra' e dovra' essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso e' fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformita' a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensi' la sua nullita', sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).

E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della VA. dall'appello nei confronti della HD. As. s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.