Personalità (diritti della) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005
Dati personali (legge n. 675 del 1996) - Raccolta investigativa e trattamento - Diritti dell'interessato - Differimento - Limiti.
In tema di protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati personali raccolti da una società di investigazioni su incarico di società committente per far valere o difendere un diritto di quest'ultima in sede giudiziaria, appena ultimate le operazioni di raccolta e trattamento e versata la relativa documentazione nel giudizio, non v'è più ragione di operare un ulteriore differimento dell'esercizio dei diritti dell'interessato ad ottenere la cancellazione dei dati raccolti e ad opporsi al loro trattamento (art. 13, primo comma, lettere "c" e "d", della legge 31 dicembre 1996, n. 675). Da un lato, infatti, l'autore del rapporto investigativo, che non ha più ragione di proseguire l'attività investigativa, può essere raggiunto da un provvedimento del Garante, ove le doglianze dell'interessato risultino fondate; dall'altro, il committente l'investigazione non ha più le ragioni di urgenza che giustificano il trattamento dei dati acquisiti con il rapporto, avendo fornito la documentazione in suo possesso a chi ha il compito istituzionale di esaminarla.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005