Conseguente giudizio di accertamento del credito - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione.
Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, la mancata dichiarazione del terzo produce l'effetto dell'apertura di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo su richiesta del creditore procedente, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., senza che possa invocarsi l'estinzione del processo esecutivo, la quale si verifica nei casi indicati dagli articoli 629 e 631 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006