Controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato - " Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Criteri - Inderogabilità dello stesso - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile. (Fattispecie in tema di risarcimento da parte dell'Amministrazione dei danni subiti dal privato per effetto del contagio da epatite post-trasfusionale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14441 del 08/07/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14441
2005