Presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza - Prova contraria - Ammissibilità - Individuazione della competenza territoriale in base al domicilio effettivo del convenuto.
Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9028
2014