Giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione- Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6529 del 17/03/2010
Presidenza della Repubblica - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie relative - Autodichia - Sussistenza - Fondamento.
Il potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale ha fondamento costituzionale indiretto (connesso alla potestà di autoorganizzazione e all'autonomia contabile, fondate sull'interazione della consolidata prassi costituzionale con la legge 9 agosto 1948, n. 1077), ed è stato esercitato - mediante i regolamenti emanati con i d.P.R. 24 luglio e 9 ottobre del 1996 - in modo da assicurare la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza dei collegi, previsti per la risoluzione delle suddette controversie, quali condizioni che presidiano l'esercizio della giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6529 del 17/03/2010