Sentenza di merito su opposizione all'esecuzione - Ricorso ordinario per cassazione per soli motivi di competenza - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Configurabilità - Condizioni.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto esclusivamente per motivi attinenti alla competenza, avverso la sentenza che abbia deciso nel merito l'opposizione all'esecuzione in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 616 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza non impugnabile, avverso la quale la predetta impugnazione è ammessa solo se investe anche il merito; tale ricorso, tuttavia, può essere preso in esame come regolamento di competenza, qualora soddisfi tutti i requisiti necessari per valere come tale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6579 del 18/03/2009