Civile - Prova documentale - Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento
Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214