Civile - Contratti - Requisiti Accordo delle parti - Condizioni generali - Specifica approvazione scritta
Richiamo cumulativo delle condizioni generali di contratto - Sottoscrizione apposta sotto la loro elencazione - Sufficienza ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie comprese nell'elencazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9492 del 11/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9492 del 11/06/2012
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341