Sentenza - Contenuto - Dispositivo
21/10/2012 Contrasto tra motivazione e dispositivo - Interesse all'impugnazione - Configurabilità in capo alla parte soccombente in base al dispositivo - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10747 del 27/06/2012
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Contrasto tra motivazione e dispositivo - Interesse all'impugnazione - Configurabilità in capo alla parte soccombente in base al dispositivo - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10747 del 27/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10747 del 27/06/2012
Nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall'opponente a cartella esattoriale avverso la sentenza di appello recante un dispositivo di rigetto dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, che aveva respinto l'opposizione, ed una parte motiva volta, invece, all'accoglimento della stessa opposizione per nullità della notificazione del verbale di accertamento presupposto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 , Cod. Proc. Civ. art. 100 , Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156