Dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale - Trattamento da parte di cliniche o case di cura mediante banche dati - Notificazione all'Autorità Garante, ex art. 37, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003 - Obbligo - Sussistenza.
Le cliniche o case di cura che trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, facendoli confluire in banche dati, devono effettuare la notificazione del trattamento all'Autorità Garante, ex art. 37, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy"), non rilevando, in senso contrario, né che tali banche dati abbiano una finalità generale (statistica o epidemiologica) e non siano specificamente dirette alla raccolta ed organizzazione di tali dati sensibili, né la mancanza di una specializzazione della struttura in una delle attività sanitarie contemplate dalla citata disposizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8105 del 21/04/2016