Creditore, anche intervenuto - Litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi - Pretermissione - Mancato rilievo nei gradi di merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze - Rimessione al giudice ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
Nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli intervenuti, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario, qualora non abbia formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, deve essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità con conseguente rimessione, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., della causa al giudice che l'ha pronunciata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011