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Obbligazione - Competenza per territorio - Cass. n. 7530/2011

Competenza civile - Obbligazione - Competenza per territorio - In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011

Competenza civile - Obbligazione - Competenza per territorio -

In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: "Giuseppe Troisi ha proposto ricorso per regolamento di competenza (cui ha resistito l'intimata) sulla base di un motivo avverso la sentenza con il quale il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Salerno, con riferimento a credito maturato per effetto di attività professionale svolta in favore di Rosolia Maria Raffaela. In particolare Troisi rilevava che quest'ultima nulla aveva dedotto in ordine al forum destinatae solutionis e che comunque non erano stati acquisiti atti comprovanti l'avvenuta conclusione dell'accordo in Salerno, circostanza da cui sarebbe discesa l'erroneità della decisione censurata. Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ritenendolo manifestamente infondato, atteso che la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito pone a carico di colui che sollevi l'eccezione al riguardo l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio (C. 99/80, C. 92/4713), onere che nella specie non risulta assolto. Tale rilievo assorbe poi gli ulteriori profili di censura dedotti dall'intimata". Le dette conclusioni, sulle quali le parti nulla hanno osservato, sono condivise dal Collegio che rileva, inoltre, quanto al punto su cui è sostanzialmente incentrata la censura consistente, come sopra riferito, nell'errata individuazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta che la procura alle liti in suo favore sia stata conferita a Venezia.
Ne consegue che correttamente in Tribunale di Venezia ha ritenuto territorialmente competente il Tribunale di Salerno, e quindi che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente al pagamento delle spese processuali della presente fase, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

7530 

2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it