Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13917 del 16/06/2006
Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio di individuazione generale - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
Impugnazioni civili – Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio di individuazione generale - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. .(Nella specie, le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto insorto sui criteri di individuazione del mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace secondo l'originaria formulazione degli artt. 339 e 113 cod. proc. civ., antecedente alle modifiche introdotte per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha dichiarato, dovendosi proporre l'appello, l'inammissibilità del ricorso per cassazione relativo ad una sentenza del giudice di pace con la quale detto giudice pronunciandosi sul rapporto riguardante il contratto di fornitura idrica per lo smaltimento delle acque reflue stipulato con l'ente comunale, concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., non si era espressamente pronunciato sul valore della causa e sulla natura del predetto contratto, ragion per cui il mezzo di impugnazione si sarebbe dovuto individuare sulla base del contenuto effettivo della domanda riferito al contratto dedotto in giudizio e non in relazione al criterio decisionale equitativo adottato in concreto).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13917 del 16/06/2006