Prova - Poteri del giudice - Disponibilità delle prove
Giudizi ordinari anteriori alla legge n. 353 del 1990 - Allegazione di fatto - Non contestazione - Condizioni - Ammissione esplicita della controparte o adozione di difese incompatibili con la negazione del fatto - Necessità - Conseguenze - Fatto allegato da una parte e smentito dalla produzione documentale dell'altra - Fatto pacifico - Insussistenza - Specifica manifestazione della volontà di contestare - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20211 del 16/11/2012
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20211 del 16/11/2012
Nei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, (che ha modificato il primo comma dell'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), affinché il fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da poter fondare la decisione ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo che la controparte ammetta il fatto esplicitamente o che imposti il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con la sua negazione. Ne consegue che, per rendere controverso il fatto allegato da una parte, è sufficiente che la controparte produca documenti dai quali si evincano circostanze incompatibili con l'esistenza del fatto medesimo, senza che occorra una specifica manifestazione della volontà di contestarlo, atteso che la contestazione non integra un'eccezione in senso stretto.
Cod. Proc. Civ. art. 115 Cod. Proc. Civ. art. 167