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Obbligazioni - Adempimento Pagamento - Imputazione

Creditore attore per il pagamento - Onere della prova - Oggetto - Titolo del credito - Inclusione - Mancato pagamento - Esclusione - Fondamento - Pagamento con imputazione - Effetti - Onere del creditore di provare la diversa imputazione - Sussistenza - Condizioni - Contestualità tra pagamento e imputazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012

 

Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.

 

L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.