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Ricorso per cassazione - Decisione nella causa del merito

Questione ritualmente proposta ma non esaminata nei precedenti gradi - Ammissibilità - Perdita di un grado di merito - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18915 del 05/11/2012

 

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18915 del 05/11/2012

 

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 comma 2 Cost., , qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.