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Notifica a mezzo posta - Art. 8 della legge n. 890 del 1982

Impossibilità di consegna dell'atto da notificare al destinatario o ad altra persona abilitata - Conseguenze - Obblighi dell'ufficiale postale - Rilascio dell'avviso - Obbligo di menzione delle formalità eseguite - Portata - Specificazione delle modalità concretamente prescelte - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17676 del 16/10/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17676 del 16/10/2012

 

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l'agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell'atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull'avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell'avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell'effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell'agente.