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Somministrazione - Contratto - Utenza idrica - Addebito di consumi anomali - Contestazione da parte dell'utente

Somministrazione - Contratto - Utenza idrica - Addebito di consumi anomali - Contestazione da parte dell'utente - Onere della prova - Riparto - In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011 ……………….

Somministrazione - Contratto - Utenza idrica - Addebito di consumi anomali - Contestazione da parte dell'utente - Onere della prova - Riparto - In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13193 del 16/06/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma l'8 gennaio 2003 accoglieva la domanda proposta dalla Autostar Finanziaria Immobiliare s.r.l., poi divenuta Autostar Immobiliare s.p.a., onde ottenere la restituzione di importi non dovuti a titolo di canoni di utenza di erogazione idrica, fornita dalla ACEA s.p.a., condannando quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 54.304,99, oltre interessi e spese.
Su gravame dell'ACEA la Corte di appello di Roma l'8 maggio 2008 riformava la sentenza di prime cure.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Autostar Immobiliare s.p.a., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso l'ACEA. Le parti hanno depositato rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In punto di fatto e per quel che interessa in questa sede l'ACEA il 16 giugno 1998 emetteva fattura in riferimento alla lettura del contatore effettuata il 14 aprile 1998 per un consumo di metri cubi pari a 41.782, chiedendo un importo per complessive L. 78.091.000. La Autostar pagava l'intera somma addebitata, ma ne chiedeva, in via bonaria, il rimborso.
In base ad una lettura del contatore del 20 luglio 1998 l'importo dei consumi ammontava a 5.567 metri cubi, per cui l'importo addebitato all'Autostar ammontava a L. 28.009.000.
L'utente saldava il debito, ma anche in questo caso, ne chiedeva il rimborso.
Vennero effettuati due sopralluoghi da parte dei tecnici ed una prova banco, che esclusero il cattivo funzionamento del contatore e venne effettuata una consulenza di parte dalla quale emergeva che una media di consumo variabile tra i 2, 25 e 2,4 mc, perfettamente corrispondente a quella dei consumi effettivi rilevati precedentemente alle letture che avevano portato all'emissione delle fatture in contestazione.
Vi fu anche un carteggio tra le parti in cui si prospettava da parte dell'ACEA l'applicazione della c.d. depenalizzazione tariffaria, cui aderiva l'utente.
In estrema sintesi, fallirono i tentativi di risolvere bonariamente la questione.
A seguito di ciò, l'Autostar citava l'ACEA avanti al Tribunale di Roma per la restituzione degli importi versati.
Come detto, il giudice di primo grado accoglieva la domanda, quello di secondo grado statuiva, invece, diversamente.
2.-Ciò posto, osserva il Collegio che i primi tre motivi del ricorso costituiscono in realtà una unica censura.
Infatti, con essi, pur prospettati e formulati in diverso modo, la società ricorrente concentra la impugnazione sulla ripartizione dell'onere della prova.
A suo avviso, stante la posizione del contatore "a valle", stante la consulenza tecnica svolta in secondo grado e la differenza tra utenza telefonica ed utenza idrica, la Corte territoriale avrebbe fatto gravare sull'utente e non già sul fornitore la prova
dell'affidabilità dei dati registrati e del contatore e non già la prova dell'utilizzo esterno a lui no imputabile, omettendo completamente di motivare sulla prova dell'affidabilità delle registrazioni del contatore, gravante sull'ACEA e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui si argomenta sull'assenza di allegazione di circostanze in merito ad interventi manipolativi del contatore, seguiti al duplice accesso in loco del personale ACEA e alla prova di banco del registratore.
Del resto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali, fatta dalla sentenza impugnata, (Cass. n. 1236/03, richiamata in sentenza; Cass. n. 18321/08) è una applicazione analogica, perfettamente ammissibile stante la natura del contratto di utenza idrica, che è un contratto di somministrazione, alla pari del contratto di utenza telefonica. Anzi, il contratto di somministrazione di utenza idrica, proprio per la sua peculiarità strumentale ai fini dell'addebito del consumo, ovvero per il fatto che il misuratore è nella disponibilità dell'utente, perché collocato ad immediato ridosso dell'impianto della tornitrice, comporta che per affermare che soggetti diversi dal titolare dell'utenza siano stati in grado di accedere ad essa, determinando un consumo rilevante con conseguente addebito superiore alla normalità della fruizione del bene, il titolare, dopo gli accertamenti effettuati dall'ente fornitore ed escludenti la eventuale responsabilità dell'ente stesso, è tenuto a fornire la prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato, affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del registratore. Il che nella specie, non è risultato accertato.
Peraltro, il primo motivo, formulato per vizio di motivazione, è inammissibile, perché non corrisponde al vero che il giudice dell'appello abbia riscontrato, in base alle prove raccolte e alla consulenza tecnica, la incompatibilità dei consumi addebitati con l'impianto di distribuzione.
Così come sono inammissibili i quesiti circa il secondo motivo, che altro non è che specificazione del primo, ed il terzo quesito è assolutamente incongruo, che si sostanzia su circostanze di fatto, che sono state acquisite al processo e delle quali, in buona sostanza, nella illustrazione del motivo la ricorrente non contesta la loro consistenza.
3.11 quarto motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è inammissibile.
È vero, come asserisce la ricorrente che non fu formulata alcuna ulteriore domanda, ma, nella specie, la doglianza è carente di interesse, come fa notare la resistente, in quanto la pronuncia si riferiva all'appellante - ACEA - e non già all'Autostar. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio di cassazione, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 6 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it