Fissazione di una nuova udienza ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015