Connessione ex art. 36 cod. proc. civ. - Insussistenza - Declaratoria di inammissibilità - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non di dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del "simultaneus processus".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013