civile - Procedimenti contenziosi introdotti con ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21487 del 18/10/2011
Deposito del ricorso - Vizi della notifica del ricorso e del correlativo decreto di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Esclusione in caso di rinnovazione della notifica - Fattispecie.
Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda e sulla validità di quest'ultima non possono riflettersi, ostandovi il disposto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", da attuare mediante la notifica dell'atto introduttivo e del correlativo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il rinnovo della notifica del ricorso sana con effetto "ex tunc" i vizi dell'originaria notifica, non rilevando che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine originariamente fissato dal giudice, se non ancora scaduto al momento della notifica nulla, qualora sia rispettato il nuovo termine assegnato, ovvero siano rispettati i termini a comparire nell'ipotesi in cui non vi sia stata fissazione della nuova udienza. (Principio affermato in tema di opposizione all'esecuzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21487 del 18/10/2011