cassazione (ricorso per) - cassazione e revocazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016
coincidenza del vizo di motivazione e dell'errore percettivo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di legittimità - Condizioni.
Il giudizio di legittimità, in cui sia denunciato, quale vizio di motivazione, l'omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., all'esito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello d'inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico, atteso che sussiste, in caso di sua prosecuzione, il rischio, di regola neutralizzato con l'art. 398, comma 4, c.p.c., di una possibile elisione dell'accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve adottarsi una soluzione interpretativa idonea ad evitare un "vulnus" all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di un processo giusto con quella di un processo efficiente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016