Impugnazioni civili - appello - incidentale - Parte contumace - Notificazione alla stessa della domanda nuova proposta da altro appellato costituito - Necessità - Domanda proposta "ad adiuvandum" - Notificazione - Esclusione.
In grado d'appello gli atti dell'appellato costituito, citato in secondo grado dall'appellante ai fini della regolarità del contraddittorio, ove contenenti domande nuove o domande riconvenzionali devono essere notificati alla controparte dell'appellante rimasta contumace, mentre non è necessaria la notificazione, ai sensi dell'art. 292, cod. proc. civ., essendo sufficiente il deposito in cancelleria, qualora il detto appellato proponga domanda "ad adiuvandum" che resti negli stessi limiti di "causa petendi" e petitum svolti nell'atto di appello, atteso che in tal caso non si verifica alcuna mutazione oggettiva del rapporto processuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7514 del 27/03/2007