Cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione della sentenza impugnata – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
Sentenza resa in primo grado dal giudice di pace - Sentenza resa in appello su di essa - Proposizione di unico ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sotto il profilo formale - Ordine di esame - Prioritario esame della sentenza d'appello - Ritenuta inammissibilità dell'appello e ricorribilità diretta della sentenza del giudice di pace - Tempestività del ricorso avverso di essa - Applicabilità del termine breve - Decorrente dalla notificazione dell'atto di appello - Fondamento.
È ammissibile sotto il profilo formale l'impugnazione con un unico ricorso per cassazione della sentenza resa in primo grado dal giudice di pace e di quella resa in secondo grado dal giudice d'appello (che abbia dichiarato inammissibile l'appello nel presupposto che la sentenza di primo grado non fosse appellabile ma ricorribile per cassazione). In tal caso dev'essere esaminato preliminarmente il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, in quanto l'eventuale suo accoglimento determinerebbe automaticamente l'inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza del giudice di pace, che risulterebbe pronunciata in primo (e non in unico) grado. Peraltro, una volta rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello, per essere stato l'appello inammissibile in quanto era proponibile il ricorso per cassazione, l'impugnazione contro la sentenza del giudice di pace dev'essere dichiarata inammissibile, qualora al momento della notificazione dell'unico ricorso per cassazione risulti decorso il termine breve per l'impugnazione calcolato a far tempo dalla notificazione dell'originario atto d'appello, atteso che la notificazione di una impugnazione equivale a conoscenza legale della sentenza idonea a far decorrere quel termine (e dovendo, quindi, escludersi l'operatività del cosiddetto termine lungo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005