Impugnazione - Notificazione a soggetto minorenne - Nullità - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Rinnovazione dell'atto in appello - Necessità - Fondamento - Conflitto di interessi - Ricorrenza - Valutazione.
La nullità della notificazione dell'impugnazione effettuata a soggetto minorenne non conduce all'inammissibilità della stessa, ma il giudice, valutando la ricorrenza di un potenziale conflitto di interessi tra le parti, deve disporre la rinnovazione dell'atto nei confronti del rappresentante legale, soggetto diverso dal genitore che ha introdotto il gravame, atteso che sono applicabili anche al giudizio di appello (ex art. 359 cod. proc. civ.) gli artt. 163 n. 2 e 164 cod. proc. civ., sulla nullità della citazione introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, nonché l'art. 182 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7619 del 04/04/2011