Opposizione a precetto non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost..
Poichè la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., quando non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte. Ne consegue che la sentenza che decide l'opposizione proposta contro il precetto perchè non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005