Civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.28040 del 25/11/2008
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 50 quater cod. proc. civ.) - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza -
Applicabilità della disciplina di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ. indimente dalla preventiva formulazione o meno dell'inerente eccezione nella fase processuale antecedente l'emanazione della decisione - Derivante conversione del suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione senza possibilità di rimettere gli atti al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito - Esclusività.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.28040 del 25/11/2008