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Intervento in causa del terzo - COATTO "IUSSU IUDICIS" - Chiamata

Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo pendente tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013

 

Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da Corte cost. 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo pendente tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.