Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010
Giudizi dinanzi al giudice di pace - Preclusioni - Disciplina del procedimento dinanzi al tribunale - Applicabilità - Salvo diversa disciplina - Richiesta ammissione prova - Termine - Fattispecie.
Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie. (Nella specie l'attore, pur avendo articolato la prova orale in citazione, aveva indicato il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre quindi l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., entro la quale, salva l'ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma, vanno richieste le prove).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010