CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010
Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Proposizione di domanda nuova - Divieto - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Rilevanza.
Con riguardo a procedimento alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 (art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) - il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010