LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18894 del 31/08/2010
Liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione - Crediti da lavoro - Rivalutazione - Ammissibilità - Limiti temporali - Fondamento.
In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 429 cod. proc. civ., riguardante i crediti da lavoro resta fermo per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (v. Corte costituzionale, sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto dell'art. 59 legge fall. e dello stesso art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede la rivalutazione di tale credito tra l'apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo - nonché dell'art. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall. - nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di FALLIMENTO - con la conseguenza che i crediti vantati dai lavoratori delle compagnie assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa sono suscettibili di rivalutazione dall'inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo, per effetto dell'art. 201 della citata legge fall. che espressamente sancisce l'applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II, della detta legge con rinvio operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., così come modificato per effetto della declaratoria di incostituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18894 del 31/08/2010