Mancata riproposizione di domande - Presunzione di rinunzia tacita - Operatività - Condizioni.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010