Procedimento dinnanzi al giudice di pace - Termine per la proposizione di nuove eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Successiva eccezione di prescrizione presuntiva - Ammissibilità - Esclusione.
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18 del 04/01/2010