Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010
Rapporti non ancora esauriti - Applicabilità - Sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma processuale - Efficacia - Fattispecie in tema di notificazione di un atto a mezzo posta.
L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, nella parte in cui, con riferimento alla notificazione dell'atto di appello, aveva ritenuto applicabili l'art. 149 cod. proc. civ. e l'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, pur essendo la stessa intervenuta successivamente alla notifica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010