Giudizio di cassazione - Capacità processuale - Attestazione - Documenti attestanti detta capacità - Termine per l'allegazione - Udienza di discussione - Conseguente sanatoria dell'attività precedente - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale della parte, necessaria per la proposizione del relativo ricorso o del controricorso, devono essere allegati entro il termine ultimo costituito dalla celebrazione dell'udienza di discussione, rimanendo in tal caso convalidata con effetto retroattivo l'attività processuale svolta in precedenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010