Interessi compensativi sul residuo prezzo di vendita di immobile - Domanda proposta per la prima volta in appello - Novità - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di corresponsione degli interessi compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è da considerare nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., potendo tali interessi, in quanto dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23195 del 17/11/2010