Legittimazione all'impugnazione - Appello nei confronti di società dichiarata fallita pendente il termine di impugnazione
Notificazione del ricorso al procuratore domiciliatario della società "in bonis", anziché al curatore fallimentare - Nullità della notificazione - Esclusione - Errata individuazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 384 del 10/01/2013
L'appello proposto nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario della medesima società "in bonis" anziché nei confronti del curatore fallimentare, è affetto non già da nullità di tale notificazione, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della "vocatio in ius", dovendo, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dalla legge n. 353 del 1990) - che prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l'obbligo del giudice di ordinare di ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, con efficacia "ex tunc" - da ritenersi utilizzabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario.