Civile - Comparsa - Conclusionale – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7760 del 05/04/2011
Appello - Decisione della causa senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Art. 360 - bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Limiti - Indicazione delle argomentazioni che sarebbero state sviluppate - Necessità - Esclusione.
Ove il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ciò si traduce in nullità della sentenza; tale nullità - comportando il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, principio cardine del giusto processo - è deducibile nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2), cod. proc. civ., per le cause alle quali è applicabile, "ratione temporis", la novella legislativa di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69; né è necessario, al riguardo, che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7760 del 05/04/2011