Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011
Giudice di pace - Procedimento - Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Mancanza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza - Notificazione presso la cancelleria - Ammissibilità - Condizioni - Limitazione agli atti del procedimento - Necessità - Impugnazione della sentenza - Notificazione presso la cancelleria - Inesistenza.
La previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., è circoscritta, qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Ne sono pertanto esclusi gli atti successivi, come quelli d'impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011