Ricorso al Garante per la protezione dei dati personali proposto dopo l'introduzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario - Inammissibilità - Omesso rilievo da parte dell'Autorità garante - Conseguenze.
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è improponibile se formulato dopo che per gli stessi fatti sia stata già proposta azione dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 152 dello stesso decreto. Tuttavia, ove il Garante erroneamente decida il ricorso nel merito anziché dichiararlo improponibile, e tale decisione sia pronunciata prima della conclusione del processo dinanzi al giudice ordinario, le statuizioni del Garante, se non impugnate, saranno vincolanti anche per il giudice civile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012